Bozza di statuto dell'associazione denominata "Tribunato popolare"

Nota Bene: Questa è solamente una bozza e deve ancora essere sottoposta a varie verifiche. Comunque rispecchia pienamente intenzioni ed obiettivi del candidato a sindaco. La cosa più importante è permettere il più alto livello possibile di controllo sociale/democratico. Una cosa del genere non piace di certo a partiti e pseudo nonpartiti, ma durerà solo cinque anni, giusto in tempo per abituare la città a difendersi dai marpioni!

PREAMBOLO

"Tribunato Popolare" è una libera riunione di cittadini e/o associazioni di vario e diverso genere che stipulano un patto di collaborazione col fine di riportare la Città di Roma in un quadro costituzionale di Onestà, Legalità, Giustizia, Solidarietà e Buonsenso. Fonda la propria forza sulle migliori tradizioni cittadine e punta alla più alta unità possibile, di cui si mostrò capace il popolo di Roma durante i sanguinosi nove mesi di occupazione nazifascista. Il Tribunato si riconosce pienamente nella Costituzione Repubblicana del 1946, escluse le fraudolente manomissioni operate nell'arco degli ultimi 20 anni, a causa dei dubbi non ancora chiariti in merito alla loro legalità.

TITOLO I: DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1
L'Associazione denominata "TRIBUNATO POPOLARE", in seguito semplicemente TRIBUNATO, avente funzione di partito politico ai sensi delle vigenti leggi, ha sede in Roma, domicilata presso (*da stabilire)

TITOLO II: FINALITÀ
Art. 2
La principale finalità del Tribunato è quella di eleggere per la prossima legislatura un sindaco e relativa giunta per Roma che rimetta a posto amministrazione e città, riportando Roma all'altezza delle altre capitali europee, senza escludere eventuali coalizioni o patti con altre formazioni politiche affini, che abbiano obbiettivi simili.
Art. 3
Il Tribunato non intende sostituirsi a partiti o movimenti esistenti, ma creare una nuova situazione di normalità ed agibilità politico/amministrativa per l'Urbe.
Art. 4
Mentre il candidato sindaco sarà il presidente dell'Assemblea di fondazione, gli altri membri della Giunta Comunale e candidati a consigliere saranno designati in una apposita Assemblea Straordinaria precedente la presentazione della lista elettorale.

TITOLO III: SIMBOLI ED INNO

Art. 5
Il simbolo del Tribunato è la riprodizione xilografica di una moneta repubblicana raffigurante il Tribuno Tiberio Gracco.
L'inno è la canzone 'Sta città del maestro Peppe Voltarelli.

TITOLO IV: ORGANI E CARICHE

Art. 6 - Organi
Il massimo organo del Tribunato è l'assemblea generale degli iscritti denominata "Concilio Urbicario".
Le assemblee straordinarie tematiche, chiamate Rostri comiziali
Le assemblee di verifica, chiamate Assise Pretorili
Il Collegio saturnale, nella persona dell'Arcario
La Curia dei Tabellioni, nella persona del Cartulario

Art. 7 - Cariche
La carica massima del Tribunato sono i Consoli, un uomo (maschio) ed una donna (femmina)
Gli Edili
I Pretori
I Questori

Art. 8 - Il Concilio Urbicario
Si riunisce il 21 aprile di ogni anno in seduta ordinaria ed in data da fissare per quanto riguarda la seduta finale al termine del lustro di attività del Tribunato.

Art. 9
Nella prima seduta fondante il Concilio Urbicario elegge i Consoli, stabilisce le cariche del Tribunato, approva il programma elettorale, ratifica e nomina i candidati e pubblica una "Tavola dei Principi" alla quale i candidati si dovranno attenere con apposito giuramento da deporre in cima al Monte Testaccio. Le sedute del Concilio Urbicario sono sempre pubbliche.

Art. 10
Nelle sedute ulteriori il Concilio Urbicario verificherà il comportamento degli eletti, approverà i conti sociali e confermerà o sostituirà, a seconda delle necessità, le varie cariche sociali.
Art. 11
Il Concilio Urbicario è presieduto dai Consoli, assistiti da un Edile, un Pretore ed un Questore.
Art. 12
La relazione finanziaria sui conti sociali viene presentata dal Collegio dei Saturnali.
Art. 13
I lavori vengono registrati, verbalizzati e pubblicati dalla curia dei Tabellioni. I Tabellioni hanno funzioni di segreteria, archiviazione, registrazione, pubblicazione e diffusione.
Art. 14
Quella dei Consoli è la carica più alta all'interno del Tribunato. Oltre a presiedere il Concilio Urbicario, hanno la legale rappresentanza e la firma degli atti sociali.
I Consoli dirigeranno il Tribunato in base al mandato ed alle direttive del Concilio Urbicario e tenendo conto dei suggerimenti degli Edili e dei Pretori.
Art. 15
I Rostri, o assemblee tematiche vanno considerate alla stregua di assemblee straordinarie, convocate per discutere singoli problemi relativi all'andamento del lavoro amministrativo o per organizzare grosse iniziative a sostegno o supporto dell'amministrazione comunale o del gruppo consiliare. Organizzazione e gestione dei Rostri spetta agli Edili, i quali saranno in numero uguale a quello degli Assessori Comunali, rispecchiandone le stesse materie o competenze.
I Rostri verranno di volta in volta presieduti da due Edili.
I lavori vengono registrati, verbalizzati e pubblicati dalla curia dei Tabellioni.
Art. 16
Il Concilio Urbicario elegge sei Pretori. Le Assise Pretorili, che hanno anche funzione di collegio arbitrale, verificano periodicamente l'andamento del Tribunato ed il lavoro degli eletti.
Art. 17
L'Assise Pretorile avrà il compito di redigere un regolamento interno del Tribunato da sottoporre all'approvazione del Concilio Urbicario nella sua prima seduta dopo la fondazione.
Art. 18
Nel caso in cui un eletto venisse sospettato in modo stringente di essere venuto meno al proprio giuramento, dovrà comparire dinanzi ad una Assise Pretorile.
Art. 19
Le sedute non sono pubbliche, ma i resoconti possono essere resi pubblici su indicazione dei Questori. Gli atti sono comunque a disposizione delle Autorità Giudiziarie nel caso in cui queste ravvisassero la necessità di prenderne visione.
Art. 20
Il Collegio composto da tre Questori avrà funzione di controllo, supervisione e verifica dell'andamento del Tribunato, facendo relazione informale ai Consoli nel periodo interconciliare e relazione annuale al Concilio Urbicario.
Art. 21
I Questori possono partecipare alle riunioni di Edili o Pretori, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

TITOLO V - DEI SOCI
Art. 22
Tutte le donne e gli uomini, elettori per il Comune di Roma, indipendentemente dalla loro cittadinanza possono diventare soci del Tribunato. Per l'identificazione basta una carta d'identità assieme alla tessera elettorale.
Art. 23
Possono aderire al Tribunato Associazioni e altri gruppi organizzati tramite un atto formale, poi a loro volta fanno iscrivere i propri soci che aderiscono singolarmente al Tribunato. Non possono aderire organizzazioni di stampo fascista, antidemocratico, razzista, avverso alla libertà di coscienza e dichiaratamente schierate contro la Costituzione Repubblicana di cui al Preambolo. Non possono aderire associazioni che hanno carattere dichiaratamente politico ed in contrasto con il Tribunato, ma possono aderire singolarmente anche iscritti a dei partiti, ma solo dopo essersi impegnati a non militare attivamente per il proprio partito nel corso del lustro del Tribunato.
Art. 24
In occasione dei Concilii Urbicari e le maggiori manifestazioni elettorali e post-elettorali le singole organizzazioni potranno portare le proprie insegne, bandiere, gagliardetti, medaglieri, labari, gonfaloni, divise e distintivi, ma in sede di votazione vale il principio di una mano, un voto. Le modalità di voto saranno fissate all'inizio di ogni seduta plenaria, ma dovranno essere tendenzialmente a voto palese e maggioranza relativa. Sono sempre segrete e su scheda apposita le votazioni per le cariche sociali.
Art. 25
L'aspirante socio singolo compilerà un modulo che sarà esaminato dai Pretori i quali, in caso di accettazione, passeranno il fascicolo ai Tabellioni che procederanno alla registrazione ed quanto attiene alla gestione dei soci iscritti, ai quali è comunque garantita la privacy, come da disposizioni legislative vigenti.
Art. 26
In caso di adesione di una associazione, questa compilerà un apposito modulo. Ad accettazione avvenuta, l'associazione aderente, sotto la propria responsabilità inoltrerà direttamente ai Tabellioni i moduli compilati dei propri aderenti che intendono entrare singolarmente nel Tribunato.
Art. 27
In sede di Concilio Urbicario il legale rappresentante di ogni organizzazione aderente può intervenire o sottoporre al concilio proprie proposte che saranno messe al voto dell'intera assemblea secondo quanto stabilito al precedente art. 24.
Art. 28
Proteste, proposte, reclami o segnalazioni possono essere sottoposte ai Questori sia da singoli, sia da organizzazioni aderenti e sia da gruppi spontanei. Segnalazioni o informative anonime saranno immediatamente cestinate. I documenti presentati da gruppi spontanei dovranno essere firmati da tutti coloro i quali aderiscono a tale documento
Art. 29
Chiunque aderisca formalmente al Tribunato, associazione o singolo, si impegna per iscritto a leggere il presente Statuto, ad osservarne le disposizioni in modo rigoroso ed allo stesso tempo si sottopone con valenza giuridica ad un impegno di riservatezza dal quale sarà sciolto solo dopo la la cessazione delle attività del Tribunato.

TITOLO VI - PATRIMONIO

Art. 30
Il patrimonio del Tribunato è formato da:
a) eventuali quote associative versate dai vari aderenti;
b) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
c) beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti al Tribunato da parte di soggetti pubblici o privati.
Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse del Tribunato devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante il lustro di attività a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 31
Tutti gli aspetti finanziari sono gestiti dal Collegio dei Saturnali
Art. 32
Tutte la cariche sono gratuite e non sono previsti emolumenti o diarie, fatta eccezione per le spese vive documentate e strettamente necessarie per la funzionalità e le attività del Tribunato, che saranno anticipate o rimborsate a seconda delle disponibilità.

NORME FINALI E TRANSITORIE 
La durata è fissata per un lustro, il quale inizierà con il Concilio straordinario di fondazione e si chiuderà in data ravvicinata posteriore allo scioglimento del Consiglio Comunale eletto nel 2016.
Con lo scioglimento del Tribunato tutti gli eventuali beni rimanenti saranno devoluti per il restauro di un'opera d'arte, manufatto o reperto archeologico di proprietà municipale, da scegliersi in base alla disponibilità su segnalazione delle Sovrintendenze competenti. Beni mobili o immobili saranno ceduti al Comune.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile che disciplinano le Associazioni non riconosciute.

L'eventuale sindaco del Tribunato, nel caso che questo nel 2021 fosse ancora vivo, appena rassegnate le dimissioni per fine mandato si recherà a piedi a Santiago De Compostela passando per Loreto.